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SCARPE ANTINFORTUNISTICHE:
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) PER GLI ARTI INFERIORI

Le scarpe o calzature antinfortunistiche da diversi anni sono entrate a far parte di numerosissimi contesti lavorativi, diventando un oggetto di uso quotidiano per molti operatori, tanto che quasi ci si dimentica che si tratta di un DPI (dispositivo di protezione individuale).

Quando è obbligatorio l'uso delle scarpe antinfortunistiche

Non tutti i lavoratori, però, sanno quando sono tenuti all'uso di specifiche calzature da lavoro. Per capire quando è obbligatorio indossare calzature antinfortunistiche occorre rifarsi alla Legge: quella specifica che tratta questo delicato argomento è la n. 626 del 1994, poi confluita nel Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008.

L'art. 74 della normativa affronta la materia dei dispositivi di protezione individuali (DPI), che vanno usati ogni qual volta risulta prevedibile un rischio di lesione ai piedi. Prima di tale norma non c'era una vera e propria normativa di settore che ne regolasse tutti gli aspetti.

La legge in questione fa riferimento, in via generale, a situazioni “in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento”. In questi casi “i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio”, oltre al fatto che “tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.

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A chi spetta la valutazione sui rischi

Sarà il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP cioè del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (a volte è RSPP lo stesso datore di lavoro ndr), a valutare, sotto la propria responsabilitàse il rischio è prevedibile o meno. Ciò vuol dire che, in caso di infortunio del lavoratore dovuto a mancanza di scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro dovrà dimostrare come tale rischio non fosse ragionevolmente prevedibile.

Le violazioni di norme attinenti alla Sicurezza sul Lavoro sono di natura Penale

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L’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche nasce, come accennato in precedenza, da un obbligo in capo al datore di lavoro, di salvaguardare l’integrità fisica del prestatore di lavoro, analogamente a quanto avviene per tutti gli altri dispositivi di sicurezza.

Il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può far nascere responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore, oltre che responsabilità di tipo penale.

Il datore non può dunque esentare un lavoratore dall’uso delle scarpe antinfortunistiche quando queste rappresentano l’unico mezzo di protezione dai rischi.

Negli anni si è arrivati a disciplinare tipologie e caratteristiche delle scarpe antinfortunistiche su base europea e, in alcuni casi, con riferimenti internazionali. In questo modo si è voluto superare le divisioni tra uno stato e l'altro, anche in funzione del principio di libera circolazione dei lavoratori, perlomeno tra i Paesi dell'Unione Europea.

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Differenze tra scarpe antinfortunistiche da uomo e da donna

Siamo quindi arrivati ai giorni nostri in cui i progressi in materia di scarpe antinfortunistiche sono continui.

I migliori produttori di scarpe da lavoro stanno progressivamente ampliando e le proprie gamme di prodotti, puntando su materiali sempre più innovativi, ma anche diversificando i prodotti stessi, inserendo modelli specificamente rivolti al mondo femminile, che differiscono per alcune caratteristiche dai prodotti pensati per i colleghi maschi.

Le scarpe antinfortunistiche da donna, in via generale, si differenziano per una maggiore leggerezza, per una proposta di taglie più scrupolosa, per la pianta più stretta, oltre che per ulteriori dettagli come la zona del tallone rialzata, per una maggiore comodità della calzatura, diminuendo la sensazione di affaticamento dovuta a ore continuative in piedi.

Non da ultimo ci sono elementi che riguardano i colori e il design, studiati appositamente per le donne che lavorano ma che sono giustamente attente al dettaglio.

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Le scarpe antinfortunistiche cambiano in base ai pericoli a cui sono esposti i lavoratori

I rischi professionali attinenti agli arti inferiori possono essere estremamente diversi tra loro. Ne consegue che, per tutelare i nostri piedi, sono previste scarpe di sicurezza estremamente differenti. Una prima distinzione attiene alle scarpe con suola imperforabile, che devono essere usate in diversi casi quali:

  • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
  • lavori su impalcatura;
  • demolizioni di edifici;
  • lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
  • lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
  • lavori su tetti

Sono invece previste scarpe di sicurezza che non prevedono una suola imperforabile nei casi di:

  • lavori edili di impianti di riscaldamento e di aerazione, montaggio di costruzioni metalliche;
  • lavori di trasformazione e di manutenzione;
  • lavori in altiforni, impianti, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
  • lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
  • lavorazione e finitura di pietre;
  • produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
  • manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
  • lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
  • lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
  • movimentazione e stoccaggio;
  • manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
  • costruzioni navali;
  • smistamento ferroviario

Le scarpe antinfortunistiche cambiano in base ai pericoli a cui sono esposti i lavoratori

I rischi professionali attinenti agli arti inferiori possono essere estremamente diversi tra loro. Ne consegue che, per tutelare i nostri piedi, sono previste scarpe di sicurezza estremamente differenti. Una prima distinzione attiene alle scarpe con suola imperforabile, che devono essere usate in diversi casi quali:

  • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
  • lavori su impalcatura;
  • demolizioni di edifici;
  • lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
  • lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
  • lavori su tetti

Sono invece previste scarpe di sicurezza che non prevedono una suola imperforabile nei casi di:

  • lavori edili di impianti di riscaldamento e di aerazione, montaggio di costruzioni metalliche;
  • lavori di trasformazione e di manutenzione;
  • lavori in altiforni, impianti, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
  • lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
  • lavorazione e finitura di pietre;
  • produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
  • manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
  • lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
  • lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
  • movimentazione e stoccaggio;
  • manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
  • costruzioni navali;
  • smistamento ferroviario

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Classificazione europea delle scarpe antinfortunistiche

Per un discorso di coordinamento di più fonti del diritto, come accennato in precedenza, in materia di Sicurezza sul Lavoro e in particolare di scarpe antinfortunistiche, nel 2012 sono entrate in vigore specifiche norme europee, poi recepite anche dal nostro ordinamento giuridico.

Le principali norme sono le EN ISO 2034420345, 20346 e 20347. Al loro interno vengono prese in esame le tipologie di calzature e le caratteristiche minime che devono possedere, in particolare:

  1. ISO 20344: stabilisce i metodi attraverso i quali mettere alla prova le calzature per verificare il loro grado di protezione.
  2. ISO 20345: "scarpe di sicurezza". Calzature che devono avere un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da 1 metro di altezza (200 Joule di energia trasmessa).
  3. ISO 20346: "scarpe di protezione". Il puntale in questo caso deve resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 chilogrammi (200 Newton) da mezzo metro di altezza (100 Joule di energia trasmessa).
  4. ISO 20347: "scarpe da lavoro" non prevedono alcun puntale di sicurezza.

Alle caratteristiche minime possono inoltre essere aggiunte protezioni supplementari per aumentare il grado di efficacia del DPI: ognuna di esse viene indicata con una particolare lettera dell’alfabeto o con una sigla.

 

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Le scarpe antinfortunistiche suddivise per tipo, categoria e classe

Le norme UE hanno individuato una serie di sigle e di tipologie per differenziare le calzature antinfortunistiche.

La prima suddivisione prevede due tipi di scarpe:

TIPO I: realizzate in cuoio o altri materiali;
TIPO II: fabbricate in gomma o in prodotti polimerici (per intenderci le diverse tipologie di plastiche) e per questo impermeabili e pensate per chi deve agire in ambienti con presenza di acqua, fango o liquidi.
Scarpa

CALZATURE DI SICUREZZA
(SIGLA S O SB)

Scarpone

CALZATURE DI PROTEZIONE
(SIGLA P O PB)

Croc

CALZATURE DI LAVORO
(SIGLA = E OB)

Scendendo ancora più nel dettaglio, in rapporto alle categorie, sono previste 6 classi: SB, S1, S2, S3, S4, S5 con applicazione degli stessi principi anche per le categorie P ed O, oltre a ulteriori requisiti in base alle classi di rischio.

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Struttura: i componenti principali delle scarpe antinfortunistiche

Le scarpe antinfortunistiche si differenziano dalle normali calzature per la loro struttura che le rende adatte al lavoro in luoghi dove la possibilità di infortunio è elevata, contribuendo a evitare danni ai piedi, ma non solo, visto che alcuni modelli sono dei veri e propri salvavita.

Nel dettaglio i componenti caratteristici di una scarpa antinfortunistica sono:

  1. Puntale: è la parte di rinforzo applicata in corrispondenza della punta della scarpa che protegge le dita dei piedi e parte del metatarso, da schiacciamenti o urti;
  2. Lamina anti-perforazione: in questo caso ci riferiamo a materiale particolarmente resistente inserito all’interno della scarpa con lo scopo di evitare che oggetti affilati o taglienti raggiungano il piede;
  3. Tomaia: costituisce la parte superiore della scarpa che, a seconda del materiale con cui è realizzata, offre proprietà impermeabili, traspiranti, protettive verso acidi, calore, freddo ecc.
  4. Suola: si arriva quindi alla parte inferiore della scarpa che può essere, a seconda delle esigenze, antiscivolo, antistatica, antiacido, anti-abrasione.